VISTO il D.P.C.M. in data 4 marzo 2020 in materia di misure di contenimento e gestione dell’infezione da nuovo coronavirus;
RICHIAMATO in particolare l’art. 2 lettera d) che impegna sindaci ed associazioni di categoria a promuovere la diffusione anche presso gli esercizi commerciali delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 e che si elencano di seguito:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
SI INVITA
Ad attenersi a quanto indicato nell’allegato 1 al citato D.P.C.M.;
Considerate le restrizioni di cui sopra, le attività non compatibili sono di fatto non attuabili.
Il Sindaco
Davide Brena
Bordolano, lì 05.03.2020